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L'ipnosi nel codice penale italiano

L'Art. 728 (trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui), recita: "chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo [nota mia: ipnotismo e' errato, essendo la tecnica usata; si deve dire stato di ipnosi], o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda [..]. Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria". Per integrare il reato di cui sopra servono la soppressione di certe facolta' mentali e un pericolo per l'incolumita' personale. Entrambe le condizioni sono impossibili da realizzare con l'ipnosi. Quindi il legislatore era un totale ignorante in fatto di ipnosi, ma evidentemente era soggetto all'influenza politica delle lobby, visto che la disposizione non si applica ai terapeuti. L'ipnosi e' citata anche nell'Art. 613 (stato di incapacita' procurato mediante violenza). Il testo dice: "chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno [..]. La pena e' della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto". Come sappiamo dalla letteratura scientifica, anche l'art. 613 e' inapplicabile all'ipnosi, in quanto con l'ipnosi non e' possibile realizzare l'incapacita' di intendere e di volere, e non e' neppure possibile far commettere un reato. Il testo dei due articoli e' visibile anche in fig. 1 (9 KB) Copyright (C) Alberto Torelli.

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